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REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

 

 

 

SOMMARIO

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Art. 1 - Premessa 

Art. 2 - Tipologie di attività da comprendere nei viaggi di istruzione
Art. 3 - Finalità per ogni tipologia

Art. 4 - Proponenti per ogni tipologia di viaggio 

Art. 5 - Iter procedurale per l'organizzazione dei viaggi di istruzione
Art. 6 - Durata dei viaggi e periodi di effettuazione

Art. 7 - Destinatari

Art. 8 - Criteri per organizzare eventuali attività per i non partecipanti al viaggio di istruzione
Art. 9 - Finanziamento a carico totale della scuola
Art.10 - Contributi degli allievi
Art.11 - Responsabile del viaggio
Art.12 - Accompagnatori
Art.13 - Criteri per la comparazione delle offerte
Art.14 - Polizza assicurativa

Art.15 - Monitoraggio e valutazione
Art.16 - Cenni riepilogativi sulla documentazione
 

 
     

Art. 1 – PREMESSA
L'arricchimento dell'offerta formativa è un prodotto specifico, il principale dell'autonomia scolastica. Tale arricchimento comporta una parte, non certo trascurabile, di attività diverse da quelle tradizionali; si tratta anche di attività "fuori aula", le quali possono essere parte integrante delle discipline curriculari o parte aggiuntiva delle stesse o del curricolo. Una parte importante dell'attività "fuori aula" è sicuramente rappresentata dai viaggi di istruzione; con tale termine si intende, nel linguaggio scolastico, non solo l'annuale gita scolastica, ma anche le visite guidate, gli scambi culturali, attività sportive, partecipazione a fiere, mostre, ecc. Per l'importanza che i viaggi di istruzione rivestono nel quadro generale della formazione degli allievi non possono non trovare spazio nella progettazione del POF. I viaggi di istruzione presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata pianificazione predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. Quindi, anche per la realizzazione di questa attività, al pari di qualsiasi altro progetto, si impone un discorso di programmazione, monitoraggio e valutazione; e sono chiamati in causa tanto l'elemento progettuale didattico quanto quello organizzativo e amministrativo-contabile. Determinante nella scuola dell'autonomia sono la semplificazione delle procedure e l'organizzazione, al fine di raggiungere gli obiettivi concordati. In particolare per tutta l'organizzazione delle attività "fuori aula", si ritiene che gli obiettivi possano essere raggiunti solo attraverso un responsabile rispetto di regole concordate. Di qui la proposta di un regolamento per definire in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, nell'organizzazione dei viaggi di istruzione.

 

 Art. 2 Tipologie di attività da comprendere nei viaggi di istruzione

 Nella definizione di viaggi di istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività:

a)      Viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero

b)      Visite guidate della durata di un giorno presso località di interesse storico-artistico, aziende,

c)        mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali

d) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo quali visite a complessi aziendali, partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, concorsi

e)   Scambi culturali, stages nell'ambito di programmi comunitari o di progetti


Art. 3 – Finalità per ogni tipologia

a)      Viaggi di integrazione culturale

Trattasi di viaggi di durata superiore ad un giorno. Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni
una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali.

Per quelli effettuati all'estero la finalità è quella rappresentata dalla conoscenza di realtà sociali, economiche, artistiche di altri paesi.

 

 b)      Visite guidate

 Esse hanno la finalità di informazione generalizzata di carattere geografico, economico, artistico; di approfondimento specifico; di documentazione su argomenti trattati; di orientamento scolastico e/o professionale; di conoscenza delle realtà produttive del territorio; di sviluppo di un'educazione ecologica e ambientale.

 

c)      Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo

 

Sono essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecniche, alla conoscenza di realtà economiche e produttive attinenti agli indirizzi di studio e a favorire la visibilità del lavoro scolastico.

 

d)     Scambi culturali e stages previsti da programmi comunitari e progetti

 

Tali viaggi hanno l'intento di promuovere la conoscenza di realtà scolastiche diverse, sia nazionali che straniere, e di facilitare un processo di integrazione culturale.

 

Art. 4 Proponenti per ogni tipologia di viaggio

 

Le proposte, per tutte le tipologie previste, devono provenire dai Consigli di Classe entro il 15 Novembre. Ogni Consiglio di Classe provvede alla stesura della proposta del progetto, con l'individuazione del Referente, seguendo l'iter procedurale indicato nel presente Regolamento.

 

Art. 5 Iter procedurale per i viaggi di istruzione

 

All'inizio dell'anno scolastico i Consigli di Classe devono provvedere:

 

all'individuazione degli itinerari e del programma di viaggio compatibili con il percorso formativo

  

       all'individuazione dei docenti accompagnatori disponibili

 

       alla scelta del periodo di effettuazione del viaggio di istruzione.

 

La proposta del viaggio, redatta dal Consiglio di Classe su un modello standard per tutto l'istituto, sarà inoltrata al Collegio Docenti, il quale delibera il piano dei viaggi d'istruzione sotto l'aspetto didattico raccordandolo con il Piano dell'Offerta Formativa.

Entro la fine del mese di Novembre il Dirigente Scolastico verifica la fattibilità del piano sotto l'aspetto didattico, organizzativo ed economico.

Avrà poi inizio l'attività negoziale con le agenzie e con le ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi di istruzione.

Art. 6 Durata dei viaggi e periodi di effettuazione

Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in 8 giorni il periodo massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione, per ciascuna classe, da utilizzare di norma in un unico periodo, salvo inderogabili necessità derivanti non dall'organizzazione della scuola. Per chi esula da questa norma è prevista la partecipazione del 51% degli allievi di ogni classe. E' fatto divieto di effettuare viaggi negli ultimi trenta giorni di lezione. E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche). Nello stesso periodo la scuola effettuerà didattica alternativa per coloro che non partecipano.

 

Art. 7 – Destinatari

 Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica.

 Si precisa che per la tipologia di viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero, i quali hanno durata superiore ad un giorno, destinatari saranno solo gli allievi dell'Istituto.

Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta.

 

Art. 8 – Criteri per organizzare eventuali attività per i non partecipanti ai viaggi di istruzione

I non partecipanti non sono, nel modo più assoluto, esonerati dalla frequenza scolastica.


Art. 9 – Finanziamento a carico totale della scuola

Per i viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero, è previsto il finanziamento totale da parte della scuola per gli studenti bisognosi e meritevoli. Tali casi vanno segnalati, alla Direzione, a cura dei Consigli di Classe, i quali si accerteranno preventivamente della presenza di entrambe le condizioni.

 

Art. 10 Contributi degli allievi

 Per i fondi versati dalle famiglie non è prevista la gestione fuori bilancio, ma gli stessi vanno versati sul conto corrente postale intestato alla scuola. Ogni singolo partecipante ai viaggi dovrà effettuare il versamento sul ccp dell'istituto. L'acconto pari al 30% dell'importo complessivo ipotizzato per il viaggio dovrà essere versato entro il 22 dicembre. Il termine del versamento a saldo è 8 giorni prima della partenza. Le ricevute di tutti i partecipanti dovranno essere consegnate in Segreteria, a cura del Responsabile del viaggio.

Per le visite guidate e per i viaggi della durata di un giorno, a discrezione del docente referente che se ne assumerà la responsabilità, sarà possibile effettuare un versamento cumulativo per tutti i partecipanti della classe per l'importo superiore alla somma assegnata a ciascuna classe per

l'importo annuale. Le ricevute del ccp dovranno essere consegnate, dal Responsabile del viaggio, in Segreteria almeno tre giorni prima dell'inizio del viaggio.

 

Art. 11 – Responsabile del viaggio

 

E' opportuno evidenziare che il Responsabile del singolo viaggio di istruzione:

 

       è il capofila degli accompagnatori

 

         è la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti e la Segreteria

 

       è la persona che viene informata e documentata sulla progettazione e fasi successive

 

       è tenuto alla raccolta e alla successiva consegna in Segreteria dei moduli per l'autorizzazione al viaggio degli alunni minorenni o per la presa visione da parte dei genitori per i maggiorenni

 

       provvede al ritiro dei ccp per il versamento del contributo da parte degli allievi e alla consegna in segreteria delle ricevute entro i termini indicati nel presente Regolamento

 

       predispone l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza, e il prospetto riepilogativo dei contributi versati

 

        si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al viaggio

 

       riceve in consegna i documenti relativi al viaggio

 

       è tenuto a redigere la relazione finale controfirmata da tutti i docenti accompagnatori

 

       è dotato di una somma congrua per sopperire eventuali imprevisti.

 

La relazione consuntiva dovrà indicare:

 

       il numero dei partecipanti  ed eventuali assenti

 

       i docenti accompagnatori

 

       un giudizio globale sui servizi forniti dalla ditta

 

       le finalità didattiche raggiunte

 

       eventuali pendenze aperte (economiche, disciplinari, rimostranze)

 

Art. 12 – Accompagnatori

 

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, di solito è svolta dal personale docente. Il Dirigente Scolastico, se ritiene opportuno, può prevedere la partecipazione di personale A.T.A. in qualità di supporto.

Considerata la valenza didattica e educativa dei viaggi di istruzione vanno utilizzati i docenti appartenenti alle classi partecipanti al viaggio e delle materie attinenti alle finalità del viaggio stesso. Per i viaggi all'estero, è opportuno che almeno uno degli accompagnatori possieda conoscenza della lingua del Paese da visitare. Per i viaggi in cui sia presente un allievo portatore di handicap si rende necessaria la presenza di personale con specifiche competenze. Spetta al Dirigente Scolastico stabilire il numero degli accompagnatori per ogni viaggio e individuare le persone cui affidare tale incarico. Verificata la disponibilità del docente, il Dirigente Scolastico conferirà l'incarico con nomina.

Quanto al numero degli accompagnatori, nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di almeno un docente ogni quindici alunni, fermo restando l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe per effettive esigenze connesse al numero degli alunni.

 

Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nello stesso anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pur essendo auspicabile comunque una rotazione degli accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso docente.

È fatto divieto di partecipazione di terze persone oltre gli accompagnatori quali genitori, figli, parenti. L'accompagnatore è tenuto alla vigilanza degli alunni come indicato dall'art. 2047 del Codice Civile.

 

Art. 13 – Criteri per la comparazione delle offerte

 

Il Decreto 44/2001 attribuisce al Dirigente Scolastico la scelta del contraente che dovrà avvenire attraverso la comparazione di almeno tre ditte interpellate. La Commissione Acquisti, nominata dal Dirigente Scolastico, è integrata dal responsabile del viaggio e avrà il compito di:

 

  indicare in base  a quali elementi  e con quali pesi dovrà essere fatta la comparazione

 

       compilare la lista delle agenzie da invitare alla gara da sottoporre al dirigente Scolastico per l'approvazione

 

       aprire le offerte

 

       esaminare la documentazione

 

       valutare  i servizi offerti

 

       individuare la ditta aggiudicataria

 

Art. 14 – Polizza assicurativa

 

Il Direttore S.G.A. verifica che all'inizio dell'anno scolastico, al momento della stipula della polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile, sia stata prevista anche la copertura integrativa per i viaggi di istruzione.

 

Art. 15 – Monitoraggio e valutazione

 

Nella scuola dell'autonomia diventa determinate monitorare tutte le attività del piano dell'offerta formativa al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza di ogni progetto. In particolare per i viaggi di istruzione sarà opportuno verificare:

 

       i servizi offerti dall'agenzia

 

       il gradimento dei partecipanti in merito alle finalità, ai servizi ottenuti
 

       la valutazione degli accompagnatori

 

       la comparazione tra costo e beneficio

 

A tal fine saranno acquisite le relazioni consuntive dei Responsabili del viaggio e i questionari compilati dagli alunni così come allegato fac-simile al presente Regolamento.

 

Art. 16 - Cenni riepilogativi sulla documentazione

 

La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:

 

       elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza

 

       dichiarazioni di consenso delle famiglie

 

       elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte per l'assunzione dell'obbligo di vigilanza

 

       la relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa

 

       il programma analitico del viaggio

 

       il prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate

 

       la documentazione prevista dalla C.M. 14/10/1992 n. 291

 

       relazione consuntiva

 

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