Art. 1 – PREMESSA
L'arricchimento dell'offerta
formativa è un prodotto specifico, il principale
dell'autonomia scolastica. Tale arricchimento comporta
una parte, non certo trascurabile, di attività diverse
da quelle tradizionali; si tratta anche di attività
"fuori aula", le quali possono essere parte integrante
delle discipline curriculari o parte aggiuntiva delle
stesse o del curricolo. Una parte importante
dell'attività "fuori aula" è sicuramente rappresentata
dai viaggi di istruzione; con tale termine si intende,
nel linguaggio scolastico, non solo l'annuale gita
scolastica, ma anche le visite guidate, gli scambi
culturali, attività sportive, partecipazione a fiere,
mostre, ecc. Per l'importanza che i viaggi di istruzione
rivestono nel quadro generale della formazione degli
allievi non possono non trovare spazio nella
progettazione del POF. I viaggi di istruzione
presuppongono, in considerazione delle motivazioni
culturali, didattiche e professionali che ne
costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una
precisa, adeguata pianificazione predisposta dalla
scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. Quindi,
anche per la realizzazione di questa attività, al pari
di qualsiasi altro progetto, si impone un discorso di
programmazione, monitoraggio e valutazione; e sono
chiamati in causa tanto l'elemento progettuale didattico
quanto quello organizzativo e amministrativo-contabile.
Determinante nella scuola dell'autonomia sono la
semplificazione delle procedure e l'organizzazione, al
fine di raggiungere gli obiettivi concordati. In
particolare per tutta l'organizzazione delle attività
"fuori aula", si ritiene che gli obiettivi possano
essere raggiunti solo attraverso un responsabile
rispetto di regole concordate. Di qui la proposta di un
regolamento per definire in modo coordinato i compiti e
gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo,
nell'organizzazione dei viaggi di istruzione.
Art. 2
– Tipologie di attività da comprendere nei viaggi
di istruzione
Nella definizione di
viaggi di istruzione sono comprese le seguenti tipologie
di attività:
a)
Viaggi di integrazione culturale in Italia e
all'estero
b)
Visite guidate della durata di un giorno presso
località di interesse storico-artistico, aziende,
c)
mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi,
riserve naturali
d) Viaggi di integrazione della
preparazione di indirizzo quali visite a complessi
aziendali, partecipazione a fiere, mostre,
manifestazioni, concorsi
e) Scambi
culturali, stages nell'ambito di programmi comunitari o
di progetti
Art. 3 – Finalità per ogni tipologia
a)
Viaggi di integrazione culturale
Trattasi di viaggi di durata
superiore ad un giorno. Per quelli effettuati in
località italiane, si sottolinea l'esigenza di
promuovere negli alunni
una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti
paesaggistici, monumentali, culturali.
Per quelli effettuati all'estero la finalità è quella
rappresentata dalla conoscenza di realtà sociali,
economiche, artistiche di altri paesi.
b)
Visite guidate
Esse hanno la finalità di
informazione generalizzata di carattere geografico,
economico, artistico; di approfondimento specifico; di
documentazione su argomenti trattati; di orientamento
scolastico e/o professionale; di conoscenza delle realtà
produttive del territorio; di sviluppo di un'educazione
ecologica e ambientale.
c)
Viaggi di integrazione della preparazione di
indirizzo
Sono essenzialmente finalizzati
all'acquisizione di esperienze tecniche, alla conoscenza
di realtà economiche e produttive attinenti agli
indirizzi di studio e a favorire la visibilità del
lavoro scolastico.
d)
Scambi culturali e stages previsti da programmi
comunitari e progetti
Tali viaggi hanno l'intento di
promuovere la conoscenza di realtà scolastiche diverse,
sia nazionali che straniere, e di facilitare un processo
di integrazione culturale.
Art. 4
– Proponenti per ogni tipologia di viaggio
Le proposte, per tutte le
tipologie previste, devono provenire dai Consigli di
Classe entro il 15 Novembre. Ogni Consiglio di Classe
provvede alla stesura della proposta del progetto, con
l'individuazione del Referente, seguendo l'iter
procedurale indicato nel presente Regolamento.
Art. 5
– Iter procedurale per i viaggi di istruzione
All'inizio dell'anno
scolastico i Consigli di Classe devono provvedere:
�
all'individuazione degli itinerari e del programma di
viaggio compatibili con il percorso formativo
•
all'individuazione dei docenti accompagnatori
disponibili
•
alla scelta del periodo di effettuazione del viaggio di
istruzione.
La proposta del viaggio, redatta
dal Consiglio di Classe su un modello standard per tutto
l'istituto, sarà inoltrata al Collegio Docenti, il quale
delibera il piano dei viaggi d'istruzione sotto
l'aspetto didattico raccordandolo con il Piano
dell'Offerta Formativa.
Entro la fine del mese di Novembre il Dirigente
Scolastico verifica la fattibilità del piano sotto
l'aspetto didattico, organizzativo ed economico.
Avrà poi inizio l'attività negoziale con le agenzie e
con le ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi di
istruzione.
Art. 6
– Durata dei viaggi e periodi di effettuazione
Considerata l'opportunità che per il completo
svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano
sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in
classe, appare adeguato indicare in 8 giorni il periodo
massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione, per
ciascuna classe, da utilizzare di norma in un unico
periodo, salvo inderogabili necessità derivanti non
dall'organizzazione della scuola. Per chi esula da
questa norma è prevista la partecipazione del 51% degli
allievi di ogni classe. E' fatto divieto di effettuare
viaggi negli ultimi trenta giorni di lezione. E'
opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in
coincidenza di altre particolari attività istituzionali
della scuola (operazione degli scrutini, elezioni
scolastiche). Nello stesso periodo la scuola effettuerà
didattica alternativa per coloro che non partecipano.
Art. 7 – Destinatari
Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso
questa istituzione scolastica.
Si precisa che per la tipologia
di viaggi di integrazione culturale in Italia e
all'estero, i quali hanno durata superiore ad un giorno,
destinatari saranno solo gli allievi dell'Istituto.
Per
gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio
acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà
familiare. L'autorizzazione non è richiesta nel caso di
alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque
essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta.
Art. 8 – Criteri per organizzare eventuali attività
per i non partecipanti ai viaggi di istruzione
I non partecipanti non sono, nel modo più assoluto,
esonerati dalla frequenza scolastica.
Art. 9 – Finanziamento a carico totale della scuola
Per
i viaggi di integrazione culturale in Italia e
all'estero, è previsto il finanziamento totale da parte
della scuola per gli studenti bisognosi e meritevoli.
Tali casi vanno segnalati, alla Direzione, a cura dei
Consigli di Classe, i quali si accerteranno
preventivamente della presenza di entrambe le
condizioni.
Art. 10
– Contributi degli allievi
Per
i fondi versati dalle famiglie non è prevista la
gestione fuori bilancio, ma gli stessi vanno versati sul
conto corrente postale intestato alla scuola. Ogni
singolo partecipante ai viaggi dovrà effettuare il
versamento sul ccp dell'istituto. L'acconto pari al 30%
dell'importo complessivo ipotizzato per il viaggio dovrà
essere versato entro il 22 dicembre. Il termine del
versamento a saldo è 8 giorni prima della partenza. Le
ricevute di tutti i partecipanti dovranno essere
consegnate in Segreteria, a cura del Responsabile del
viaggio.
Per
le visite guidate e per i viaggi della durata di un
giorno, a discrezione del docente referente che se ne
assumerà la responsabilità, sarà possibile effettuare un
versamento cumulativo per tutti i partecipanti della
classe per l'importo superiore alla somma assegnata a
ciascuna classe per
l'importo annuale. Le ricevute del ccp dovranno essere
consegnate, dal Responsabile del viaggio, in Segreteria
almeno tre giorni prima dell'inizio del viaggio.
Art. 11 –
Responsabile del viaggio
E' opportuno
evidenziare che il Responsabile del singolo viaggio di
istruzione:
•
è il capofila degli accompagnatori
•
è la persona cui fanno riferimento gli allievi, i
genitori, i docenti e la Segreteria
•
è la persona che viene informata e documentata sulla
progettazione e fasi successive
•
è tenuto alla raccolta e alla successiva consegna in
Segreteria dei moduli per l'autorizzazione al viaggio
degli alunni minorenni o per la presa visione da parte
dei genitori per i maggiorenni
•
provvede al ritiro dei ccp per il versamento del
contributo da parte degli allievi e alla consegna in
segreteria delle ricevute entro i termini indicati nel
presente Regolamento
•
predispone l'elenco nominativo degli alunni
partecipanti, distinti per classe di appartenenza, e il
prospetto riepilogativo dei contributi versati
•
si assicura che i partecipanti siano in possesso di
tutti i documenti utili per la partecipazione al viaggio
•
riceve in consegna i documenti relativi al viaggio
•
è tenuto a redigere la relazione finale controfirmata da
tutti i docenti accompagnatori
•
è dotato di una somma congrua per sopperire eventuali
imprevisti.
La relazione
consuntiva dovrà indicare:
•
il numero dei partecipanti ed eventuali assenti
•
i docenti accompagnatori
•
un giudizio globale sui servizi forniti dalla ditta
•
le finalità didattiche raggiunte
•
eventuali pendenze aperte (economiche, disciplinari,
rimostranze)
Art. 12 –
Accompagnatori
La funzione di accompagnatore,
per la particolarità dell'incarico, di solito è svolta
dal personale docente. Il Dirigente Scolastico, se
ritiene opportuno, può prevedere la partecipazione di
personale A.T.A. in qualità di supporto.
Considerata la valenza didattica
e educativa dei viaggi di istruzione vanno utilizzati i
docenti appartenenti alle classi partecipanti al viaggio
e delle materie attinenti alle finalità del viaggio
stesso. Per i viaggi all'estero, è opportuno che almeno
uno degli accompagnatori possieda conoscenza della
lingua del Paese da visitare. Per i viaggi in cui sia
presente un allievo portatore di handicap si rende
necessaria la presenza di personale con specifiche
competenze. Spetta al Dirigente Scolastico stabilire il
numero degli accompagnatori per ogni viaggio e
individuare le
persone cui affidare tale incarico. Verificata la
disponibilità del docente, il Dirigente Scolastico
conferirà l'incarico con nomina.
Quanto al numero degli
accompagnatori, nella programmazione dei viaggi deve
essere prevista la presenza di almeno un docente ogni
quindici alunni, fermo restando l'eventuale elevazione
di una unità e fino ad un massimo di tre unità
complessivamente per classe per effettive esigenze
connesse al numero degli alunni.
Deve essere assicurato
l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da
escludere che lo stesso docente partecipi a più di un
viaggio di istruzione nello stesso anno scolastico. Tale
limitazione non si applica alle visite guidate, pur
essendo auspicabile comunque una rotazione degli
accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze
dello stesso docente.
È fatto divieto di partecipazione
di terze persone oltre gli accompagnatori quali
genitori, figli, parenti. L'accompagnatore è tenuto alla
vigilanza degli alunni come indicato dall'art. 2047 del
Codice Civile.
Art. 13 – Criteri
per la comparazione delle offerte
Il Decreto 44/2001 attribuisce al
Dirigente Scolastico la scelta del contraente che dovrà
avvenire attraverso la comparazione di almeno tre ditte
interpellate. La Commissione Acquisti, nominata dal
Dirigente Scolastico, è integrata dal responsabile del
viaggio e avrà il compito di:
� indicare in
base a quali elementi e con quali pesi dovrà essere
fatta la comparazione
•
compilare la lista delle agenzie da invitare alla gara
da sottoporre al dirigente Scolastico per l'approvazione
•
aprire le offerte
•
esaminare la documentazione
•
valutare i servizi offerti
•
individuare la ditta aggiudicataria
Art. 14 – Polizza
assicurativa
Il Direttore S.G.A. verifica che
all'inizio dell'anno scolastico, al momento della
stipula della polizza assicurativa per gli infortuni e
responsabilità civile, sia stata prevista anche la
copertura integrativa per i viaggi di istruzione.
Art. 15 –
Monitoraggio e valutazione
Nella scuola dell'autonomia
diventa determinate monitorare tutte le attività del
piano dell'offerta formativa al fine di verificare
l'efficacia e l'efficienza di ogni progetto. In
particolare per i viaggi di istruzione sarà opportuno
verificare:
•
i servizi offerti dall'agenzia
•
il gradimento dei partecipanti in merito alle finalità,
ai servizi ottenuti
•
la valutazione degli accompagnatori
•
la comparazione tra costo e beneficio
A tal fine saranno acquisite le relazioni consuntive dei
Responsabili del viaggio e i questionari compilati dagli
alunni così come allegato fac-simile al presente
Regolamento.
Art. 16 - Cenni
riepilogativi sulla documentazione
La documentazione da
acquisire agli atti della scuola è la seguente:
•
elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti
per classe di appartenenza
•
dichiarazioni di consenso delle famiglie
•
elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni
sottoscritte per l'assunzione dell'obbligo di vigilanza
•
la relazione illustrativa degli obiettivi culturali e
didattici dell'iniziativa
•
il programma analitico del viaggio
•
il prospetto comparativo di almeno tre agenzie
interpellate
•
la documentazione prevista dalla C.M. 14/10/1992 n. 291
•
relazione consuntiva
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